E’ SEMPRE REATO NON PROVVEDERE AI BISOGNI DEI FIGLI MINORI

La Corte di Cassazione con pronuncia del 22 novembre 2018 n. 52663 ribadisce l’orientamento: la minore età dei figli costituisce essa stessa, in via presuntiva, una condizione di bisogno, cui consegue ex lege l’obbligo per i genitori di assicurare loro i mezzi di sussistenza, obbligo che non viene meno neppure qualora al sostentamento del minore provveda l’altro genitore o un terzo.

AZIONE DI DISCONOSCIMENTO PROMOSSA DAL GENITORE – DECADENZA

Con il d.lgs. n. 154/2013 è stato introdotto il termine di decadenza di 5 anni dalla nascita del figlio per l’azione di disconoscimento promossa da uno dei genitori, riconoscendo quindi la prevalenza all’interesse del figlio alla conservazione dello stato, con sacrificio del principio di verità della filiazione.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28999/18, depositata il 12 novembre, chiarisce che per i figli già nati al momento dell’entrata in vigore della riforma (7 febbraio 2014), per i quali non sia già stata proposta azione di disconoscimento, il termine inizia a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore della nuova legge e verrà a scadenza il 7 febbraio 2019.

L’UNA TANTUM IN SEDE DI DIVORZIO ESCLUDE IL DIRITTO ALLA REVERSIBILITA’

Lo dice la Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 5 dicembre 2017 – 24 settembre 2018, n. 22434 chiamata a pronunciarsi sul contrasto negli orientamenti della giurisprudenza di legittimità circa la natura giuridica del diritto alla pensione di reversibilità e l’interpretazione della norma (art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970) che pone come presupposto per il diritto alla pensione di reversibilità la titolarità dell’assegno di divorzio, affermando il principio di diritto per cui ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall’art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, la titolarità dell’assegno, di cui all’articolo 5 della stessa legge 1 dicembre 1970 n. 898, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione.